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Ordinanza — n. 39865/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed at the civil registry instead of the competent criminal court registry. The applicant argued for civil procedure rules, but the Court applied criminal procedure norms specific to legal aid oppositions. Consequently, the appeal was rejected for non-compliance with statutory filing requirements.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583, 591 c.p.p.; Art. 79 D.P.R. n. 115/2002; Art. 99 D.P.R. n. 115/2002: Appeals against decisions on legal aid oppositions must be filed at the competent criminal court registry, not the civil registry, under criminal procedure rules.

Parole chiave

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legal aid opposition cassation appeal criminal procedure filing venue inadmissibility patrocinio a spese dello Stato procedural compliance diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod.
Art. 583 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invero, l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 79 D.P.R. n. 115/2002
Art. 99, comma 4 D.P.R. n. 115/2002
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposi- zione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, per- tanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 125 cod. pen.
artt. 79 D.P.R. n. 115/2002
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Salim Elmahadi, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 79 D.P.R. n. 115/2002, 125 cod.
art. 582 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7 n. 27427/2025 RG. 5787 del 22/01/2025, Giungato
Sez. 7 n. 5786 del 22/01/2025, Sebiskveradze
Sez. 4 n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
Sez. 4 n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
Sez. 4 n. 3628 del 22/10/2015, Messana
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM ELMAHADI nato il 28/04/1993 avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 27427/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Bergamo ha respinto í'opposizione proposta dal ricorrente Salim Elmahadi avverso il decreto emesso in data 13 ottobre 2023, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dei medesimo tribunale aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancanza dei requi- siti richiesti dagli artt. 79 del D.P.R. n. 115/2002.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Salim Elmahadi, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 79 D.P.R. n. 115/2002, 125 cod. pen. e 111, comma 6 Cost., per aver il Tribunale rigettato l'opposizione in ragione della ritenuta incertezza in ordine alle ge- neralità del richiedente, a dispetto della idonea autocertificazione resa dall'imputato e in mancanza di qualsivoglia attività istruttoria in merito, con un evidente violazione del diritto di difesa. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. Il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del Codice di pro- cedura civile e, pertanto, ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria civile di questa Corte di cassazione, a cui risulta pervenuto in data 8 maggio 2025 e notificato il 7 aprile 2025, come da registro infor- matico civile. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurispruden- ziale di legittimità, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito pe- nale.

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposi- zione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, per- tanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione (cfr.. in questi termini: Sez. 7 n.N. 27427/2025 RG. 5787 del 22/01/2025, Giungato, n.m.; Sez. 7 r. 5786 del 22/01/2025, Sebiskveradze, n.m.;

Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571- 01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega ia sanzione della inammissibilità a quelle impugnazioni non rispettose della disciplina sui tempi e sui modi di presentazione delle stesse e, tra l'altro (ex art.582 cod. proc. pen.), sulla individuazione dell'ufficio di cancelleria deputati a ricevere l'atto di impu- gnazione che, salvo quanto disposto dall'art.582 comma 2, cod. proc. pen.

è quello presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa