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Ordinanza — n. 39855/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for aggravated theft, citing lack of logical error in penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Federico Tagliati inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Tagliati argued that the lower court incorrectly applied general mitigating circumstances regarding his negative personality and prior record. The court rejected this, noting the first instance judgment provided sufficient reasoning for the specific penalty based on the crime's severity and the defendant's history.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: The cassation court cannot re-evaluate the congruity of the penalty if the first instance judgment is not arbitrary or illogical, thereby dismissing appeals based on alleged errors in sentencing discretion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review general mitigating circumstances aggravated theft penalty negative personality assessment attenuazione della pena alleggerimento della pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 61 n. 5 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIATI FEDERICO nato a TORINO il 29/08/1975 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tagliati Federico, ritenuto responsabile di reati di furto aggravato e di evasione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.

5) cod.pen, a seguito di rito abbreviato, condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa; rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole dell'applicazione della commisurazione della pena, deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di elementi idonei al riconoscimento dell'ulteriore riduzione della pena invocata, attesa la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'entità del fatto, di non minima offensività per le modalità della condotta.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 11 novembre 2025 Il Consigliere es