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Ordinanza — n. 39853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft with snatching, rejecting new plea of extinguishment and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with snatching. The appellant argued for reduced sentencing based on age, confession, and property damage, while the court found no logical flaws in the first instance's reasoning regarding the victim's age and the value of the stolen item. Furthermore, the court rejected the new plea for extinguishment of punishment as it was raised for the first time in cassation, violating procedural rules against introducing new grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen. The plea of extinguishment of punishment cannot be raised for the first time in the cassation appeal if the provision was in force at the time of the appellate judgment.

Parole chiave

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theft with snatching extinguishment of punishment procedural inadmissibility first instance judgment appellate court reasoning risarcimento per atto illecito sanzione penale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità; al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.
Art. 131 bis cod. pen.
Il motivo si conclude con un riferimento alla richiesta di applicazione della causa di estinzione di cui all'art. 131 bis cod.pen., alludendo ad una vicenda di tentato furto di rame, estranea alla presente fattispecie.
Art. 133 cod. pen.
4), cod.pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen., non essendo stata considerata la giovane età dell'imputato e la confessione ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 cod. pen
4), cod.pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen., non essendo stata considerata la giovane età dell'imputato e la confessione ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 131 bis cod.pen
Il motivo si conclude con un riferimento alla richiesta di applicazione della causa di estinzione di cui all'art. 131 bis cod.pen., alludendo ad una vicenda di tentato furto di rame, estranea alla presente fattispecie.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACINO SALVATORE nato a PALERMO il 17/01/1999 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisone 1. Con la sentenza indicata in epigrafe del 6 maggio 2025, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di SPARACINO SALVATORE per il reato di furto con strappo di un ciondolo d'oro, del valore di 300- 400 euro), ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità; al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4), cod.pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen., non essendo stata considerata la giovane età dell'imputato e la confessione ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Il motivo si conclude con un riferimento alla richiesta di applicazione della causa di estinzione di cui all'art. 131 bis cod.pen., alludendo ad una vicenda di tentato furto di rame, estranea alla presente fattispecie.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha in maniera logica e coerente alle risultanze processuali esposte identificato lo Sparacino come l'autore del reato sulla base dell'avvenuto riconoscimento fotografico, avvenuto in dibattimento, da parte della parte offesa, che aveva visto in viso l'autore dello strappo. In punto di attenuante ex art. 62, n. 4 cod.pen., la Corte territoriale ha negato che potesse ritenersi di speciale tenuità l'impossessamento di un ciondolo d'oro di valore di 300 o 400 euro, anche in questo caso con motivazione non illogica o contraddittoria.

Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che la complessiva gravità della condotta, con riferimento al danno arrecato alla persona offesa, ultrasessantenne, non giustificasse la chiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. In proposito le doglianze difensive non evidenziano alcuna manifesta illogicità del ragionamento probatorio. Generiche sono altresì le censure relative al trattamento sanzionatorio, posto che la che non si confrontano con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. E' inammissibile il motivo che attiene all'applicazione della causa di estinzione prevista dall'art. 131 bis cod.pen., posto che si tratta di questione non esaminata dal primo giudice ed estranea ai motivi di appello, proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, posto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782- 01).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende della somma. Così