Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and misrepresented the facts regarding the alleged crime under Article 95 of D.P.R. n. 115/2002. The court rejected this claim because the appeal contained only generic complaints without identifying specific facts or evidence allegedly mischaracterized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific factual or legal arguments supporting the requests.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA NATALE nato a CROTONE il 05/01/1969 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 24 novembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di Vallelonga Natale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati; all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11