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Ordinanza — n. 39848/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction due to inadmissibility of arguments and lack of sufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianfranco La Rosa inadmissible, upholding the second-instance conviction for theft with skill. The appellant argued for a violation of law regarding the denial of specific mitigating circumstances and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the arguments merely repeated those made in the appeal and failed to meet the threshold for admissibility in a double-conformity judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: In a double-conformity judgment, cassation review is limited to the 'devolutum' and cannot challenge the appellate court's discretionary sentencing or denial of mitigating circumstances absent a clear violation of law or precluded vices of motivation.

Parole chiave

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double conformity judgment inadmissibility of appeal theft with skill mitigating circumstances appellate review limits gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
proc.pen.): vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per affermata evidenza della prova; illegittimità del diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; illegittimità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.
Art. 62 bis cod.pen.
pen.; illegittimità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.
L'imputato ricorre con tre motivi deducenti violazione di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.): vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per affermata evidenza della prova; illegittimità del diniego di applicazione dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).
art. 131-bis cod. pen
proc.pen.): vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per affermata evidenza della prova; illegittimità del diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; illegittimità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.
art. 62 bis cod.pen
pen.; illegittimità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022
doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv.
Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022
Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024
26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584 - 01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GIANFRANCO nato a MESSINA il 08/03/1979 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di Lagosa Gianfranco per il furto con destrezza di un ciondolo d'oro, in concorso con Panarella Maria Laura, con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contesta, escludendo la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità del fatto.

2. L'imputato ricorre con tre motivi deducenti violazione di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.): vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, per affermata evidenza della prova; illegittimità del diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; illegittimità del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è inammissibile in quanto deduce pretesi vizi della motivazione meramente riproduttivi degli argomenti fatti valere in appello, congruamente disattesi sulla base del medesimo materiale probatorio utilizzato dalla conforme sentenza di primo grado; il motivo deduce un vizio precluso nel caso di cd. doppia conforme, dovendo essere riaffermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, è sindacabile il vizio di travisamento della prova quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva; tale vizio, non prospettato in tali termini dal ricorrente, può essere fatto valere soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370- 01).

Inoltre, Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (Sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto che l'imputato, unitamente alla correa, aveva atteso la stessa in macchina, mentre la complice si impossessava del ciondolo all'interno della gioielleria, per poi accompagnarla immediatamente presso il compra-oro ove la refurtiva era sta venduta.

Tale partecipazione continua e del tutto cooperativa, non poteva che spiegarsi come concorso nel reato di furto.

5. Il secondo motivo, con il quale si deduce l'omessa considerazione della particolare tenuità del fatto, non si confronta con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici d'appello, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, hanno difatti motivato congruamente in termini di insussistenza della particolare tenuità del fatto, alla luce della gravità del furto del gioiello, operando con destrezza materialmente commessa dalla concorrente, e subito rivenduto con il fattivo intervento del ricorrente.

6. Analogo giudizio di inammissibilità, per le medesime ragioni già espresse sopra e perché teso a criticare la determinazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio pur in presenza di motivazione non illogica e completa, va affermato in ordine all'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello non ha ravvisato ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche prevalenti difettando i necessari indici di positiva valutazione (sulla sufficienza di tale motivazione vd. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01), così risultando congrua la pena derivante dal giudizio di equivalenza tra le aggravanti .

7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci