Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic and legally unfounded. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and misrepresented the facts regarding the attempted theft, but failed to specify which facts or evidence were allegedly distorted. Consequently, the court upheld the conviction for attempted theft of a diamond ring and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it is based on generic grounds lacking specific factual or legal arguments supporting the request.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPENNE FABRIZIO nato a MAGENTA il 19/01/1973 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che: con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto Lepenne Fabrizio e altra coimputata, responsabili del delitto di tentato furto di un anello in oro con diamanti e acquamarina, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la mancanza e Manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine al reato contestato e al trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati; all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'1