Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to challenge 'double conformity' ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence by ignoring an alternative theory that the truck was stolen by others before the defendant's involvement. The court rejected this claim because the appellant's arguments merely repeated those made in the appellate stage without introducing new facts or challenging the 'double conformity' judgment structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 533 c.p.p.; In cassation proceedings, a claim of evidence distortion is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected on appeal, unless the appellate court reformulated the first-instance decision or introduced unexamined probative acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE nato a ERICE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; JR, n
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 9 dicembre 2022, con cui, in sede di rito abbreviato, Lombardo Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 4 e 7, cod. pen. e 635, comma 2 n.1, cod.pen., quanto al furto di un furgone lasciato momentaneamente in sosta sulla pubblica via e al danneggiamento di una autoradio che vi era installata.
2. Giuseppe Lombardo, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, proponendo un motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e per l'errata valutazione della prova, che aveva determinato l'affermazione di penale responsabilità. Si prospetta un vizio di travisamento della prova, costituito dall'aver trascurato la tesi alternativa che il furgone fosse stato rubato da altri, prima dell'utilizzo dell'imputato.
3. Il motivo è inammissibile in quanto deduce pretesi vizi della motivazione meramente riproduttivi degli argomenti fatti valere in appello, congruamente disattesi sulla base del medesimo materiale probatorio utilizzato dalla conforme sentenza di primo grado; il motivo deduce un vizio precluso nel caso di cd. doppia conforme, dovendo essere riaffermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, è sindacabile il vizio di travisamento della prova quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva; tale vizio, non prospettato in tali termini dal ricorrente, può essere fatto valere soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
Inoltre, Il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (Sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto che l'imputato era stato visto e riconosciuto dalla parte offesa alla guida del furgone che gli era q stato sottratto circa un'ora e mezza prima.
Inoltre, il medesimo imputato era stato notato dalla stessa parte offesa mentre abbandonava il mezzo per poi darsi alla fuga e, dalla complessiva catena degli eventi e dall'assenza di danni all'autoradio prima della sottrazione, i giudici hanno tratto il convincimento dell'attribuibilità all'imputato della responsabilità del furto; ciò in assenza di eventuali ipotesi di detenzione qualificata da parte del medesimo, anche considerando che l'impossessamento era stato facilitato dal fatto che la chiave di accensione era rimasta inserita nel quadro.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec