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Ordinanza — n. 39841/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting plea of leniency from appeal agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the complaint regarding the omitted plea of leniency does not fall within the closed list of grievances allowed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction achieved through a settlement agreement, arguing the court failed to consider the mitigating circumstance of compensating for damages. The court ruled that grievances concerning the determination of the penalty, absent a direct violation of the law, are excluded from the permissible scope of appeals under the specific procedural rules governing settlements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, only grievances regarding the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, and the divergent content of the judge's ruling are admissible, while complaints about omitted pleas of leniency or penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal concordato in appello Art. 599-bis c.p.p. plea of leniency numerus clausus doglianze determinazione della pena spese processuali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MASSIMO nato a GIARRE il 08/08/1985 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Greco Massimo, imputato per plurimi reati di furto pluriaggravato, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, per la mancata considerazione dell'attenuante del risarcimento del danno; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l' 11