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Ordinanza — n. 39840/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to signature by non-specialized defense counsel under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a defense attorney not enrolled in the special register required for this court. Although the lower court had converted the original appeal into a cassation petition, the Court ruled that this procedural conversion could not cure the fundamental defect of lacking a qualified signatory. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: The signature of an appeal by a defense attorney not enrolled in the special register of the Court of Cassation renders the appeal inadmissible, even if the appeal was originally an appeal that was converted into a cassation petition.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal special defense register cassation conversion procedural defect court costs and fine

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, Russo

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Testo completo

LA CALAFIORE;Motivi della decisione Rilevato che il ricorso, così come qualificato dalla Corte di appello, presentato da COLOMBO ALESSANDRO LUCA avverso il provvedimento del Tribunale di Milano, è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; segnalato inoltre che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente e che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); ribadito, pertanto, che «La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto» (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all'albo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a normadell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro quattromila.

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