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Ordinanza — n. 39839/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by defendant violating mandatory defense counsel requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39839/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating the mandatory requirement for defense counsel signatures under the amended Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the personal signature provision was constitutionally infondate, but the court rejected this claim, citing legislative discretion in requiring technical representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement for defense counsel to sign cassation appeals renders personal signature by the defendant inadmissible, as this modification does not limit defensive faculties but ensures technical representation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement personal signature prohibition constitutional complaint rejection procedural costs award garanzia di un equo processo diritto di ottenere una decisione violazioni dei diritti umani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARINI HICHAM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 03/09/1980 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. G ,armi Hicham propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 6.5.2025 dalla Corte d'appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisone del locale Tribunale che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 2 e n. 7, cod.pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 novembre 2025 Il Consl lie