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Ordinanza — n. 39837/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely for wrongful detention compensation ordered within fifteen days of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory fifteen-day deadline. The lower court issued the wrongful detention compensation order on March 25, 2025, but it was not until May 12, 2025, that the order was deposited and notified to the parties. Consequently, the cassation appeal, lodged on June 19, 2025, exceeded the time limit prescribed by Article 585 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 314, 315, 585, 610, 616 c.p.p.; The appeal against an order granting compensation for wrongful detention is inadmissible if filed after the fifteen-day period following notification of the lower court's order.

Parole chiave

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wrongful detention compensation untimely appeal fifteen day limit notification deadline cassation inadmissibility decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 314 c.p.p.
Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod.
Art. 315 c.p.p.
pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod.
Art. 585 c.p.p.
pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett.
Art. 610 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 314 cod. proc. pen
Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFINI ROBERTO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 12/04/1986 avverso l'ordinanza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di Ruffini Roberto.

2. L'impugnazione è inammissibile in quanto intempestiva. Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nella specie, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, all'esito della camera di consiglio del 25 marzo 2025 è stata emessa l'ordinanza in oggetto, depositata e notificata il successivo 12 maggio 2025. Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato, il 19 giugno 2025, oltre il termine di quindici giorni sopra indicato.

3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll novembre 2025 Il Consigliere est. Il I