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Ordinanza — n. 39706/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking discretionary review court's revocation decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the Tribunal of Surveillance's decision to revoke a conditional liberty measure against Costantino Bizzarri. The court found the appeal inadmissible because it solely challenged the Tribunal's discretionary evaluation of Bizzarri's conduct and suitability for treatment. The court upheld the Tribunal's decision, noting the absence of other negative signals during the long period of alternative execution.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 176 c.p.s.: An appeal against a revocation decision of conditional liberty is inadmissible if it merely attacks the discretionary evaluation of the convicted person's conduct without providing new evidence or arguments.

Parole chiave

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conditional liberty revocation Tribunal of Surveillance discretionary evaluation inadmissible appeal fiduciary relationship breach soppressione delle prestazioni infortuni ripristino delle prestazioni d'invalidità assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 176 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnei confronti di: BIZZARRI COSTANTINO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 09/11/1981 avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione emesso nei confronti di Costantino Bizzarri;

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso contenga argomenti inammissibili, in quanto si limita ad attaccare la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, atteso che "ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento" (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01), esito negativo dell'esperimento che in modo non manifestamente illogico il Tribunale ha ritenuto di non trarre in virtù dell'assenza, nel corso della lunga espiazione e del tempo trascorso in misura alternativa, di segnalazioni diverse dal grave episodio che il ricorrente avrebbe commesso il 3 dicembre 2023 (danneggiamento di un'autovettura seguito da incendio), dell'esperienza lavorativa in corso, delle relazioni positive sul comportamento rispettoso tenuto dal ricorrente nell'istituto penitenziario;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il p side