Criminal appeal dismissed because new crime causes probation revocation regardless of offense type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Oreste inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Oreste challenged the GIP's revocation of his suspended sentence due to a new crime committed in October 2020. The court ruled that for probation revocation under Article 168 of the Penal Code, the nature of the new offense does not matter; any new crime automatically triggers revocation, making the appeal groundless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, n. 1 cod. pen.; The revocation of conditional sentence suspension is triggered by any new crime committed within the statutory period, regardless of whether the new offense is classified as a contravention or a felony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORESTE GIUSEPPE nato a BARI il 17/08/1996 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Oreste con le sentenze del Tribunale di Bari del 15 gennaio 2020 e del 29 gennaio 2021 a causa della commissione di un delitto commesso il 29 ottobre 2020 per il quale è stato condannato con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice per le indagini preliminari il 14 settembre 2022 (divenuta irrevocabile il giorno 20 giugno 2024).
Rilevato che il ricorso di Giuseppe Oreste è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto — al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01); Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.