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Ordinanza — n. 39703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding criminal continuity and premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the execution judge failed to analyze elements of criminal continuity. The appellant argued the judge ignored the homogeneity of offenses and temporal proximity, but the court found the lower court's reasoning coherent and sufficient. The decision upheld the principle that cassation review is limited to legal logic, not factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate material facts or factual elements; its control is restricted to verifying the logical coherence and absence of manifest illogic in the exposure of legal reasons determining the decision.

Parole chiave

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criminal continuity premeditation execution judge cassation review favor rei judicial reasoning inadmissible appeal reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
(ì_4 Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22/W2025, con la quale il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Romano Seferovic, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 671 cod. proc. pen
(ì_4 Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22/W2025, con la quale il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Romano Seferovic, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 6, n. 5334 del 1993
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ROMANO (CUI 01PYAYH) nato a SASSUOLO il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

(ì_4 Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22/W2025, con la quale il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Romano Seferovic, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato l'eterogeneità delle condotte, l'estemporaneità di esse e la rilevanza distanza temporale; che non si segnala alcun concreto elemento non valutato che possa considerarsi univoco indizio di preordinazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025