Cassation court dismisses appeal against interlocutory order granting defense time due to lack of finality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed an appellate court order granting defense time to a detained client, arguing it violated procedural time limits. The court held that such interlocutory measures are generally not subject to separate appeals unless they exhibit abnormality, as they do not permanently halt proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the proper remedy is to raise objections alongside final judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568 cod. proc. pen.; Art. 108 cod. proc. pen.: Interlocutory orders granting defense time are inadmissible to separate appeal unless they exhibit abnormality, as they do not cause irreparable procedural stagnation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: APICELLA FABIO nato a SALERNO il 11/03/1973 avverso l'ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno avverso l'ordinanza emessa a verbale all'udienza del 24/06/2025, con la quale la Corte di appello di Salerno ha concesso termine a difesa al difensore d'ufficio di Fabio Apicella nel procedimento di esecuzione a suo carico, rilevando che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, cod. proc. pen. per l'abbreviazione dei termini di legge; Ritenuto che per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen. non possono considerarsi impugnabili i provvedimenti meramente interlocutori, salvo che non ricorrano ipotesi di abnormità; che le eventuali censure sulla legittimità di tali provvedimenti interlocutori possono essere fatti valere unitamente a quelli definitori (sull'inimpugnabilità delle ordinanzidi rinvio, che non determinano una stasi irrimediabile del procedimento, cfr.
Sez. 5, n. 22990 del 02/03/2015, P.m. in proc. Paoloni, Rv. 263818 - 01; Sez. 1, n. 3799 del 07/11/2000, dep. 2001, Kolovos, Rv. 218047 - 01; Sez. 1, n. 3406 del 08/05/2000, P.g.in, Rv. 216173 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Cpnsi fier