Ordinanza — n. 39701/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTIELLO LUCA nato a NAPOLI il 23/07/1985 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luca Contiello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto; - in punto di mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110, la sentenza impugnata è applicazione coerente dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39701/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640), giudizio negativo che nel caso in esame il giudice del merito ha tratto dall'esistenza nel certificato penale del ricorrente di condanne per delitti con componente di violenza alla persona o minaccia; - in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; più di recente v.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTIELLO LUCA nato a NAPOLI il 23/07/1985 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luca Contiello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, in quanto; - in punto di mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110, la sentenza impugnata è applicazione coerente dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01;
Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640), giudizio negativo che nel caso in esame il giudice del merito ha tratto dall'esistenza nel certificato penale del ricorrente di condanne per delitti con componente di violenza alla persona o minaccia; - in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242; più di recente v.
Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il