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Ordinanza — n. 39700/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the filing lawyer was not yet registered on the special barroll at the time of submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the representation of the appellant. Salvatore Langella's lawyer, Luigi Ascione, signed the appeal on May 12, 2023, yet was not registered on the special barroll until September 19, 2025. The court ruled that the appeal must be dismissed and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 cod. proc. pen.; An appeal filed by a lawyer not yet registered on the special barroll of the Court of Cassation is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special barroll Cassation procedure unqualified lawyer procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 cod. proc. pen.
L'atto di appello è invece del 12 maggio 2023); -di conseguenza, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace
Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, Aveta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLA SALVATORE nato a PORTICI il 09/02/1956 avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Langella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che: - l'appello, riqualificato correttamente in ricorso (Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace, Rv. 288421 - 01; Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 - 01), è stato presentato da difensore che non era iscritto al momento di redazione dell'impugnazione all'albo speciale presso la Corte di Cassazione (l'avv.

Luigi Ascione, che ha firmato l'atto di appello, è stato abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori dal 19 settembre 2025. L'atto di appello è invece del 12 maggio 2023); -di conseguenza, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr si