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Ordinanza — n. 39695/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for failing to pay special surveillance bond due to lack of funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Filardo's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to pay a special surveillance bond within thirty days. Although Filardo argued he lacked the financial resources to pay, the court found his income documentation insufficient to prove absolute indigence and noted he took no steps to seek payment reductions before the deadline. The decision rests on the established legal principle that mere assertions of poverty do not satisfy the burden of proof required to justify non-payment of the bond.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; The failure to pay a special surveillance bond due to lack of funds requires concrete evidence of indigence, which cannot be satisfied by a mere assertion of poverty without demonstrating specific efforts to mitigate the financial situation.

Parole chiave

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special surveillance bond failure to pay fine indigence burden of proof contraventional offense Cassation inadmissibility indigenza finanziaria tardivo pagamento delle spese canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/06/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Giovanni Filardo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere
Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Maiorana
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILARDO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 05/10/1963 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; ti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/06/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Giovanni Filardo era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso in Castelvetrano il 29/01/2023; Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che Lauria ometteva di versare la somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende, nel termine di trenta giorni dalla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;

Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza [...]» (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 - 01); che la documentazione reddittuale prodotta è stata valutata dai giudici di merito che hanno escluso che l'imputato fosse in condizioni di assoluta indigenza e che hanno rilevato come egli non aveva assunto alcuna iniziativa, prima della scadenza dei termini per il versamento, al fine di rappresentare la propria situazione di difficoltà economica o di richiedere riduzioni e rateazioni; che ai fini dell'elemento psicologico, l'illecito contravvenzionale può essere sorretto anche solo dalla colpa, sicché le censure sulla carenza di dolo sono del tutto inammissibili (Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Maiorana, Rv. 262721 — 01); che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici, le considerazioni del ricorrente risultano di portata esclusivamente rivalutativa;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere ettens