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Ordinanza — n. 39688/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to Orlando reform suspension of limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Vacca's appeal inadmissible regarding the alleged violation of the law concerning prescription. Vacca argued that the Orlando reform suspended the limitation period until the final judgment, preventing the statute of limitations from expiring. The court rejected this claim, noting that the suspension expired before the appeal date and the limitation period had not yet run out.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017; Art. 544 c.p.p.: The suspension of the limitation period introduced by the Orlando reform for crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, ceases upon the pronouncement of the final judgment, and the limitation period resumes counting immediately thereafter.

Parole chiave

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Orlando reform prescription suspension limitation period final judgment criminal procedure code statute of limitations inadmissible appeal termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
110/75, commessi in Sondrio il 24/10/2019; Esaminata altresì la memoria difensiva del 30/10/2025; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017
riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art.
Art. 159, comma 2, cod. pen.
103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art.
Art. 544 cod. proc. pen.
introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod.
artt. 707 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/05/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza che ha ritenuto Luigi Vacca responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen.
art. 544 cod. proc. pen
introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024
per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla decisione impugnata; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con il consolidato orientamento di legittimità, già maggioritario (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv.
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
286653 - 01), confermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA LUIGI nato a GIULIANOVA il 06/07/1966 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/05/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza che ha ritenuto Luigi Vacca responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 e 2 I.n. 110/75, commessi in Sondrio il 24/10/2019; Esaminata altresì la memoria difensiva del 30/10/2025; Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla decisione impugnata; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con il consolidato orientamento di legittimità, già maggioritario (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 - 02;

Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 - 01), confermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg in proc. Polichetti, Rv. 288175 - 01, e secondo il quale per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 24/10/2019; alla data della sentenza di primo grado (04/12/2023) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttivi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi (pertanto potenzialmente fino al 03/06/2025); sicché alla data della sentenza di appello (07/05/2025) non era ancora spirato;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensor