Ordinanza — n. 39686/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZOLIC DEJAN nato a MILANO il 06/02/1992 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Dejan Wolic il 12/06/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 05/06/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 -01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZOLIC DEJAN nato a MILANO il 06/02/1992 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Dejan Wolic il 12/06/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 05/06/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 -01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore IIl P I eside te