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Ordinanza — n. 39679/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming unequal cooking hours violate constitutional rights for special regime inmates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a claim that differential cooking hours for special regime inmates violate constitutional principles. The lower court upheld the restriction based on legitimate aims such as hygiene, orderly coexistence, and staff protection, finding these reasons sufficient to justify the distinction. Consequently, the court ruled that the administrative decision contained adequate factual evaluations compatible with constitutional jurisprudence and was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 13 Cost.: The differentiation in cooking hours between special regime and common regime inmates is not inherently unconstitutional; it is only censurable if it lacks appreciable justifying reasons and serves merely to increase the affliction of the special regime.

Parole chiave

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special regime inmates cooking hour restrictions constitutional proportionality penal execution law administrative justification equal treatment principle Cassazione appeal regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
si lamenta violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in ragione dell'insussistenza dei presupposti giustificativi di disposizioni più restrittive in ordine alle modalità orarie della cottura dei cibi tra detenuti comuni e sottoposti al regime differenziato; che, tuttavia, come ha spiegato Sez.
Art. 13 Cost.
Art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Ministero, Rv. 285204
Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.
Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.
Corte Costituzionale n. 186/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINI PAOLO nato a CROTONE il 07/11/1964 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Paolo Lentini avverso il provvedimento che ha proceduto al ritiro di pentolame e fornelli in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00; Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett.

b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in ragione dell'insussistenza dei presupposti giustificativi di disposizioni più restrittive in ordine alle modalità orarie della cottura dei cibi tra detenuti comuni e sottoposti al regime differenziato; che, tuttavia, come ha spiegato Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Ministero, Rv. 285204 — 01, affermando il principio richiamato dalla difesa e ripercorrendo giurisprudenza consolidata, «ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.;

Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.).»; che nel caso di specie il reclamo è stato respinto facendo riferimento al fatto che la limitazione dell'autorizzazione alle dette fasce orarie vale a preservare la salubrità degli ambienti, l'ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale, le modalità di controllo della Polizia Penitenziaria nell'orario notturno ed a non condizionare i tempi previsti per le attività interne; che, pertanto, nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni in fatto ben compatibili con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018 e non sindacabili in sede di legittimità;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estenso