Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use mandatory defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco La Rosa inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the fact that both the contested order and the appeal were dated after August 3, 2017, when legislation required criminal appeals to be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by registered defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 12 giugno 2025 è stato proposto personalmente da Francesco La Rosa e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.