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Ordinanza — n. 39672/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued that the judge failed to analyze the unity of the criminal design, but the court found the lower court's reasoning coherent and based on established facts. The decision emphasizes that the Court of Cassation cannot re-evaluate material facts and only reviews the logical consistency of the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate material facts and must limit its review to verifying the logical consistency and absence of manifest illogic in the lower court's reasoning regarding the unity of the criminal design.

Parole chiave

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criminal continuation unity of criminal design execution judge Court of Cassation favor rei principle manifest illogic judicial review limits concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Francesco Sferragatta, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Francesco Sferragatta, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 2 é / 6, n. 5334 del 1993
Sez. 2 é / 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAGATTA FRANCESCO nato a CASERTA il 06/07/1964 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Francesco Sferragatta, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha preso le mosse con accurata analisi dalla ricostruzione delle condotte come accertate nelle sentenze irrevocabili e, seguendo un plausibile percorso logico, ha concluso che i titoli di reato erano diversi, diversi i beni giuridici offesi, lontani i luoghi di commissione dei fatti, diverse le compagini sociali con le quali aveva operato, temporalmente distanti le azioni caratterizzate da modalità messe a punto ed attuate, ben poco sovrapponibili tra loro; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 2 é / 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025