Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts were merely a different interpretation of prior evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that new evidence from wiretaps showed the weapon was available at the time of the crime, suggesting a different timeline than previously decided. The court rejected this, ruling that the new evidence was not a distinct fact but merely a different interpretation of elements already considered by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: In execution proceedings, the preclusion against reiteration does not apply when new facts or issues are deduced, but a mere reinterpretation of existing evidence constitutes inadmissible repetition.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE PASQUALE nato a NAPOLI il 23/08/1971 avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 19/06/2025, con il quale il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Pasquale Vitale, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze meglio indicate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che con il motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva considerato l'istanza mera riproposizione di altra precedentemente rigettata e relativa alle stesse due sentenze; che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 - 01); che, secondo la difesa, il dato non valutato sarebbe il fatto che dalle intercettazioni svolte ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 era emersa la disponibilità dell'arma successivamente sequestrata e fatta oggetto di altro accertamento di responsabilità, sicchè la distanza temporale tra le condotte sarebbe solo apparente; che tuttavia questo non può considerarsi né un fatto né una questione estranea alla precedente valutazione ma una mera diversa interpretazione degli elementi già a disposizione del giudice dell'esecuzione che si era precedentemente pronunciato, visto che emergono dalle ricostruzioni contenute nelle sentenze di cognizione sottoposte alla sua analisi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025