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Ordinanza — n. 39665/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking merits review in a surveillance court case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ionel Cojocaru's appeal inadmissible, ruling it sought merits review outside the scope of a jurisdictional proceeding. The lower court revoked his home detention due to his partner's inability to host him, citing his conduct. The appeal was rejected because it improperly requested an alternative reading of evidence and lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 c.p.p.: Appeals in surveillance proceedings must strictly adhere to jurisdictional limits; requests for merits review or alternative evidence interpretations are inadmissible.

Parole chiave

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surveillance proceeding home detention revocation inadmissible appeal merits review prohibition procedural limits misura sostitutiva della detenzione riesame della carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COJOCARU IONEL nato il 23/04/1977 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso di Ionel Cojocaru sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, a causa del venir meno della disponibilità della convivente ad accoglierlo presso la propria abitazione in ragione dei comportamenti posti in essere dal condannato nel corso della misura alternativa;

Considerato che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca della misura in ragione del venir meno del domicilio e ha ritenuto non verosimile la nuova disponibilità di accogliere Ionel Cojocaru prospettata dalla compagna; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per revocare la detenzione domiciliare;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 202