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Ordinanza — n. 39662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order regarding continued punishment calculation for multiple crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's execution order that recognized the continuation of punishment between two separate crimes. The appellant argued that the judge incorrectly identified aggravated theft rather than aggravated robbery as the more serious offense for sentencing purposes. The court rejected this claim, noting that the execution judge correctly applied the principle of selecting the highest concrete penalty determined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: The execution judge must identify the most serious violation based on the highest concrete penalty determined by the trial judge when applying the rule of continued punishment for separately judged crimes.

Parole chiave

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continued punishment execution order aggravated theft aggravated robbery concrete penalty inadmissible appeal sentencing calculation aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cioce avverso l'ordinanza in data 22/05/2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, gli ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen., tra i reati oggetto delle sentenze sub A) e B) dell'istanza e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 920,00 di multa; Ritenuto che con l'unico motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cioce avverso l'ordinanza in data 22/05/2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, gli ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088 - 01
pen.» (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088 - 01); che a questo principio si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale espressamente si fa riferimento alla pena inflitta in concreto più grave, che è quella relativa ad un furto aggravato di cui alla sentenza sub B);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCE MICHELE nato a ANDRIA il 17/10/1987 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cioce avverso l'ordinanza in data 22/05/2025, con la quale la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, gli ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze sub A) e B) dell'istanza e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 920,00 di multa; Ritenuto che con l'unico motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. si lamenta che nella determinazione della pena è stato ritenuto reato più grave quello di furto aggravato anziché quello di rapina aggravata, con conseguente erroneità del calcolo del carico sanzionatorio; che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto «il giudice dell'esecuzione, nell'applicazione della disciplina della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è tenuto ad individuare la violazione di maggior gravità con riferimento alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088 - 01); che a questo principio si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale espressamente si fa riferimento alla pena inflitta in concreto più grave, che è quella relativa ad un furto aggravato di cui alla sentenza sub B);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il igliere estensore I