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Ordinanza — n. 39661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding unitary intent in robbery cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by Alberto Pizzella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pizzella challenged a lower court's decision on the existence of a unitary intent linking two robbery crimes committed five months apart. The court rejected his arguments, citing established precedent that the temporal gap and different perpetrators make the lower court's finding of no unitary intent logical and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the arguments regarding the existence of a unitary intent are manifestly unfounded and contradict consolidated case law on the criteria for evaluating such intent.

Parole chiave

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unitary intent robbery crimes cassation appeal inadmissibility temporal distance procedural costs consolidated jurisprudence correità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZELLA ALBERTO nato il 13/03/2002 avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alberto Pizzella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale (cinque mesi tra il primo ed il secondo reato) e la diversità di correi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria in presenza dei quali non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il successivo non potesse essere stati programmato "almeno nelle sue linee essenziali", mentre non illogicamente è stata ritenuta subvalente a tal fine la identità dei titoli di reato (delle rapine) oggetto dell'istanza e la consumazione dei reati nello stesso territorio comunale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr siden