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Ordinanza — n. 39660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation beyond reasonable doubt principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Leonardo Avellone's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Avellone argued he was not present at the fire scene and that evidence was unreliable, but the court held that such arguments merely request an alternative evaluation of evidence. The court ruled that in a legality review, judges cannot re-evaluate the significance of proof, limiting their role to checking the logical and legal structure of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: In a legality review, the court cannot re-evaluate the significance of evidence, limiting its role to verifying the logical and legal correctness of the lower court's reasoning structure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility beyond reasonable doubt principle evaluation of evidence review legality review limitations factual re-evaluation prohibition incendio colposo prove inattendibili danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 596 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLONE LEONARDO nato a PALERMO il 16/12/1967 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Leonardo Avellone ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il secondo consiste nella mera enunciazione della violazione di legge per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per le ragioni che erano state indicate nel primo motivo - in cui si sostiene che nessuno ha visto il ricorrente sui luoghi in cui è avvenuto l'incendio, anzi lo stesso è stato controllato a bordo di uno scooter a diversi chilometri di distanza dal luogo dei fatti, peraltro con tracce di fuliggine, e che la collocazione dello stesso in prossimità dei luoghi dell'incendio dipenderebbe dalle dichiarazioni della persona offesa che, però, sarebbe inattendibile - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il