Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Davide Ioio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The execution judge correctly found that the crimes lacked continuity because they were committed at different times, places, and involved different types of theft, showing no premeditation for the subsequent offenses. Consequently, the court ruled that these were autonomous criminal resolutions not meriting the favorable institution of crime continuation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The institution of crime continuation requires proof of premeditation for subsequent offenses, which is absent when crimes are separated by time, place, and nature, constituting autonomous criminal resolutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 DAVIDE nato a NAPOLI il 07/07/1988 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Davide Ioio è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi ed oggetto delle due sentenze indicate nella istanza, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi, della loro parziale diversa natura e dei diversi luoghi di esecuzione, nonché dei differenti concorrenti nei furti.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2