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Ordinanza — n. 39658/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39658/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39658/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1999 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salvatore Gemito sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa di due tentate estorsioni aggravate da lui commesse il giorno 17 ottobre 2022 (quindi nel corso della misura alternativa e per le quali è stato già condannato con sentenza irrevocabile) ed in considerazione del fatto che, sin dall'inizio dell'affidamento, non aveva tenuto contatti con l'UEPE rendendosi, di fatto, irreperibile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39658/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salvatore Gemito sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa di due tentate estorsioni aggravate da lui commesse il giorno 17 ottobre 2022 (quindi nel corso della misura alternativa e per le quali è stato già condannato con sentenza irrevocabile) ed in considerazione del fatto che, sin dall'inizio dell'affidamento, non aveva tenuto contatti con l'UEPE rendendosi, di fatto, irreperibile;

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali revoca della sospensione condizionale revoca dell'aiuto d'emergenza revoca dell'esecutore testamentario assistenza riabilitativa restituzione dell'assistenza sociale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO SALVATORE nato a NAPOLI il 26/04/1999 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salvatore Gemito sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa di due tentate estorsioni aggravate da lui commesse il giorno 17 ottobre 2022 (quindi nel corso della misura alternativa e per le quali è stato già condannato con sentenza irrevocabile) ed in considerazione del fatto che, sin dall'inizio dell'affidamento, non aveva tenuto contatti con l'UEPE rendendosi, di fatto, irreperibile;

Considerato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, essendo sintomo dell'assenza di qualsiasi serio percorso di ravvedimento e di risocializzazione; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca dell'affidamento sin dall'inizio dello stesso;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembr