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Ordinanza — n. 39657/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as facts on mitigating circumstances are non-appealable in Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for additional mitigating circumstances based on socio-economic hardship, but the court held that the trial judge's factual assessment of statutory mitigation is final and unreviewable. Consequently, the court rejected the request for re-evaluation, affirming that only non-contradictory reasoning regarding statutory elements is subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The trial judge's factual judgment on statutory mitigating circumstances is unappealable in cassation, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the relevant elements.

Parole chiave

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statutory mitigation factual judgment cassation review socio-economic hardship non-appealable facts circostanze attenuanti carenza di sostanza economica assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESI MASSIMILIANO nato a LIVORNO il 12/06/1968 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimiliano Lucchesi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano inammissibili, atteso che nella concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), come ha correttamente fatto nel caso in esame la sentenza impugnata mediante il riferimento ai precedenti penali, anche specifici, del ricorrente; la deduzione del ricorrente, che ne valorizza altri a suo giudizio più significativi (il disagio economico-sociale, a fronte di un reato che, peraltro, non attiene al patrimonio, come l'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) si risolve, pertanto, in definitiva, in una richiesta di rivalutazione della decisione, che non è ammessa in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consig