Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39654/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between crimes and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Mario Russo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the benefit of continuity between crimes, arguing otherwise. The court rejected this, finding the crimes were autonomous resolutions driven by a persistent criminal will rather than a single planned scheme, and dismissed the generic arguments as illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the refusal to apply continuity is based on the absence of evidence proving a premeditated plan spanning the crimes, demonstrating they are autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes benefit of continuity autonomous criminal resolutions persistent criminal will inadmissibility of appeal court costs and fine premeditation evidence vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIO nato a CATANIA il 07/03/1972 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Mario Russo è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli di cui alle sentenze nn. 5 e 7 tenuto conto della distanza temporale tra di essi e delle diverse modalità ed ambiti di consumazione.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (e dei motivi aggiunti a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2