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Ordinanza — n. 39651/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuance claim due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39651/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Taranto execution judge's refusal to recognize criminal continuance. The appellant argued the judge failed to analyze the unity of criminal intent, but the court found the lower court's reasoning logical and consistent with established case law. The decision emphasizes that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own judgment on the existence of a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation's review of execution judgments is limited to verifying the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot re-examine factual elements or substitute its own assessment of the existence of a unified criminal design.

Parole chiave

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criminal continuance execution judge unity of criminal design Court of Cassation favor rei principle inadmissible appeal judicial review limits furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Patrizio Marino, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Patrizio Marino, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 2 6, n. 5334 del 1993
Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO PATRIZIO nato a TARANTO il 09/02/1979 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21/05/2025, con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Patrizio Marino, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha preso le mosse con accurata analisi dalla ricostruzione delle condotte come accertate nelle sentenze irrevocabili e, seguendo un plausibile percorso logico, ha concluso che nessun indizio univoco della preordinazione della condotta di ricettazione unitamente a quella di furto si può ricavare dal solo dato dell'utilizzo di una chiave elettronica codificata per sottrarre un'autovettura occasionalmente parcheggiata presso un ipermercato; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 „ Il Cofisig