Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it requests re-evaluation of evidence, exceeding legitimate review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground sought a re-evaluation of the lower court's assessment of police evidence. The appellant argued that the defendant's absence from home was unproven due to potential sleep during repeated doorbell rings, effectively asking the court to weigh the significance of the facts. The court rejected this, ruling that appellate review is strictly limited to logical and legal errors, not the substantive re-appreciation of evidence reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; In the Italian system of appellate review, the court cannot re-evaluate the significance of evidence or substitute its own appreciation for that of the trial judge, limiting its role to verifying the logical and legal structure of the motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA' SALVATORE nato a RAGUSA il 08/10/1994 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Scatà ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso propone un argomento che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, deducendo non essere provato che il ricorrente non si trovasse in casa in occasione dei controlli di polizia perché lo stesso potrebbe non aver sentito il campanello perché dormiva, si risolve in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito (che ha ritenuto che la circostanza che gli operanti avessero ripetutamente suonato il campanello, e che loro stessi sentissero al di fuori della porta il rumore del suono, e che in una delle circostanze contestate fossero anche ripassati più tardi riprovando l'operazione, fossero prove sufficienti dell'assenza dell'imputato dall'abitazione in cui era obbligato a permanere), ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere e