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Ordinanza — n. 39648/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the plaintiff's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonino Santonocito inadmissible because the plaintiff formally withdrew the appeal. The court noted that private parties may renounce an appeal through a special procurator under Article 589, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fixed fine of five hundred euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: When a private party renounces an appeal, the appeal is inadmissible, and the renouncing party bears the procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility of appeal special procurator procedural costs fine fund payment private party renunciation Cassazione decision difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"; - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONOCITO ANTONINO nato a CATANIA il 07/10/1969 avverso l'ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonino Santonocito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - è pervenuta rinuncia all'impugnazione; - l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"; - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in ragione dell'intervenuta rinuncia, in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere este