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Ordinanza — n. 39647/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest following an unaddressed appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appeal court failed to address a claim regarding the lack of subjective intent for a crime committed by crossing a municipal boundary by less than 1.5 kilometers. The court ruled that because the appeal court did not explicitly reject this specific ground, the subsequent cassation argument regarding its omission lacked the necessary legal interest to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; When an appeal court fails to address a specific ground, a subsequent cassation argument based on that omission is inadmissible due to lack of interest if the original ground was manifestly unfounded.

Parole chiave

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lack of interest omitted appeal ground subjective intent municipal boundary cassation inadmissibility obbligo di residenza permesso di dimora scaduto violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020
Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019
281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLOZZO CIFALA' GIACOMO nato a TAORMINA il 26/10/1984 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giacomo Cifalà Callozzo ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che: - l'unico motivo di ricorso deduce mancata risposta al motivo di appello in cui, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 13 novembre 2020, per effetto dell'allontanamento del prevenuto dal territorio del Comune in cui era obbligato a risiedervi, era stata dedotta mancanza dell'elemento soggettivo del reato perché lo sconfinamento dal territorio comunale era avvenuto per non più di un chilometro e mezzo; - effettivamente la sentenza di appello non contiene risposta a questo motivo, in quanto si sofferma soltanto sugli ulteriori reati di cui all'art. 75, di cui pure è stato ritenuto responsabile l'imputato, commessi mediante una condotta diversa, ovvero il non essersi presentato presso l'autorità di pubblica sicurezza negli orari indicati; - pur tuttavia, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'eventuale inammissibilità del motivo di appello rende conseguentemente inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che deduce la omessa risposta al motivo di appello (cfr., sul punto, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - nel caso in esame, la deduzione, proposta in appello, di assenza dell'elemento soggettivo del reato per la mera astratta possibilità che l'imputato, nato a Taormina e residente a Giardini Naxos, non si fosse accorto di aver superato di un chilometro e mezzo il confine tra il Comune di Giardini in cui risiedeva e la frazione Trappitello di Taormina, dove si trovava la concessionaria di automobili presso cui è stato controllato, proponeva un argomento non suscettibile di verifica empirica e non fondato su ripetute esperienze che consentono di trasformarlo in una massima di esperienza che non abbisogna di essere provata (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc.

Romano, Rv. 281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc. Devona, Rv. 277312) che non integrava una critica argomentata alla pronuncia di primo grado e doveva, pertanto, essere ritenuto a monte manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensor