Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and inconclusive legal arguments regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Baselice inadmissible and ordered him to pay court costs. Baselice argued that the lower court failed to apply statutory mitigation provisions in their maximum extent, but the court found his complaints generic and inconclusive. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments did not meaningfully challenge the lower court's reasoning on sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and inconclusive, failing to meaningfully confront the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASELICE DANIELE nato a NAPOLI il 08/11/1991 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Daniele Baselice lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione della continuazione, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. non nella massima estensione; Considerato, che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'avvenuto riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche (in misura equivalente rispetto alla aggravante contestata) e la riduzione della pena per l'attenuante ad effetto speciale nella sua massima estensione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.