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Ordinanza — n. 39641/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for repeating lower court arguments without new legal or factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39641/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciro Riccio inadmissible. Riccio argued that the lower court's rejection of his appeal was insufficient, claiming the court failed to re-evaluate three specific incidents involving victims in his local criminal context. The court ruled that such arguments merely repeat the lower court's censure without providing a distinct legal or factual critique, rendering them inadmissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In cassation proceedings, appeals that merely reproduce the lower court's objections without offering a specific critique of the decision's reasoning or presenting new facts are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of lower court arguments lack of specific legal critique Italian criminal procedure code Cassazione Roma procedural dismissal art. 609 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO CIRO nato a NAPOLI il 27/11/1977 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 25/03/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione appellata da Ciro Riccio Inut, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannate alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i motivi di appello lamentando che gli argomenti con i quali sono stati respinti sarebbero insufficienti, ma sostanzialmente richiedendo un'alternativa valutazione dei fatti oggettivamente dimostrati (tre incontri con pregiudicati della sua stessa zona e del suo stesso contesto criminale); che «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere es