Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited failed to meet the strict requirements for a cassation remedy. The appellant challenged a criminal conviction for a traffic violation, arguing that the lower courts misinterpreted evidence, yet the court noted these arguments merely reproduced facts already adequately examined and dismissed by the trial judges without specific legal critique. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are merely reproductions of facts already examined by the lower courts without providing specific legal criticism of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TOMMASO MASSIMO nato a MADDALONI il 09/10/1979 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che Massimo Di Tommaso lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità pronunciato, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza dell'Il settembre 2023 in ordine al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n.14/2017, convertito nella I. 48/2012, come modificato dall'art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella I. 132/2028;
Considerato, che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l'imputato, già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, veniva sorpreso direttamente dal personale delle forze dell'ordine mentre si trovava all'interno delle aree di parcheggio della Clinica San Michele di Maddaloni;
Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novemb