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Ordinanza — n. 39634/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the execution judge failed to analyze elements proving a single criminal design, such as the homogeneity of offenses and temporal proximity. The court held that the execution judge properly evaluated all facts and that the appellant's alternative reading relied on assumptions not supported by the record, exceeding the cassation court's limited review powers.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot revise material facts or re-evaluate evidence; it only verifies the logical coherence of the execution judge's reasoning and the absence of manifest illogic, rendering the decision unchallengeable if these requirements are met.

Parole chiave

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criminal continuation execution judge single criminal design cassation review limits favor rei principle manifest illogic judicial competence recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10/06/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Alessio Orefice, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10/06/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Alessio Orefice, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Sez. 2 6, n. 5334 del 1993
Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OREFICE ALESSIO nato a NAPOLI il 03/06/1990 avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10/06/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Alessio Orefice, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, l'unico contesto territoriale; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il giudice dell'esecuzione ha valutato tutti gli elementi con adeguata motivazione e il ricorrente ne propone un'alternativa lettura, basata esclusivamente sull'assunto che i titoli di reato, il dolo e il modus operandi erano compatibili con i requisiti di cui all'art. 81 cod. pen.; anche tali profili sono stati specificamente apprezzati nel provvedimento impugnato dal giudice che tuttavia, secondo un plausibile percorso logico, ha escluso che valessero a dimostrare oltre alla propensione e all'abitualità alla violazione delle leggi, anche uno specifico e unitario programma criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 2 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2