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Ordinanza — n. 39631/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; revocation of pardon requires new crime, not prior extinction of offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant argued that the pardon's revocation was invalid because the underlying crime had been extinguished before the revocation took effect. The court rejected this, noting that Article 172 of the Penal Code only extinguishes the penalty, not the crime itself, and that Article 99 explicitly bars recidivism when the offense is extinguished post-judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 3 legge n. 241/2006; Art. 172 c.p.; Art. 99 comma 4 c.p.: The revocation of a pardon requires the commission of a new non-felony crime within five years; the extinction of the original offense after the judgment becomes final does not prevent revocation under the statutory conditions.

Parole chiave

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revocation of pardon extinction of crime recidivism bar penal code article 172 inadmissible appeal judicial execution Cassation ruling revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 3 legge n. 241/2006
Art. 172 c.p.
Art. 99 comma 4 c.p.
pen., che prevede solo l'estinzione della pena entro un termine decorrente dalla data in cui essa è eseguibile (e tale non è sinora stata in virtù del beneficio dell'indulto) ed esclude comunque tale effetto estinto quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
art. 172 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ARMANDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 14/02/1959 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 26/0/2025, con la quale il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto già concesso ad Armando Bellanova; Ritenuto che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» insiste nel prospettare l'estinzione del reato in epoca precedente alla revoca; che l'affermazione meramente reiterata e già valutata nel provvedimento impugnato, con il quale il ricorso non si confronta, è erronea sotto un duplice profilo; l'estinzione del reato dopo il passaggio in giudicato non è contemplato dall'art. 172 cod. pen., norma alla quale il ricorrente fa richiamo, e l'art. 172 cod. pen., che prevede solo l'estinzione della pena entro un termine decorrente dalla data in cui essa è eseguibile (e tale non è sinora stata in virtù del beneficio dell'indulto) ed esclude comunque tale effetto estinto quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così clec4o il 20 novembre 2025 Il Consrgrer