Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a qualified defense lawyer post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Moscagiuro's appeal inadmissible because it was filed personally after August 3, 2017, when a law required defense lawyers to sign such petitions. The court noted that the appeal and the contested order both occurred after this legislative change, rendering a personal signature insufficient. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Moscagiuro was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a qualified defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCAGIURO GIOVANNI nato a MOTTOLA il 20/10/1970 tecan avverso l'ordinanza del 13/05/2025 della CORTE APPELMYSTr.DIST. di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 14 maggio 2025 è stato proposto personalmente da Giovanni Moscagiuro e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.