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Ordinanza — n. 39625/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding alternative measure criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds of challenge. The appellant argued against the denial of an alternative measure, but the court found her arguments did not logically confront the lower court's reasoning regarding her lack of critical revision and recent criminal conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific; generic arguments failing to address the specific reasons for the denial of an alternative measure, such as the lack of critical revision, are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity alternative measures criminal appeal inadmissible grounds critical revision procedural costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 1, n. 32880 del 16/09/2025, Zanecchia
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSE MARIA natcka BELVEDERE MARITTIMO il 23/10/1970 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maria De Rose ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto che l'accesso alla misura alternativa più ampia fosse precluso, oltre che dall'assenza di attività lavorativa e dalla segnalazione per un fatto di reato molto recente, dalla totale mancanza di revisione critica della condannata, segnalata dall'U.e.p.e. nella sua relazione di sintesi, che lamenta l'atteggiamento di resistenza della condannata e la scarsa disponibilità al dialogo da parte della stessa; infatti, l'inizio da parte del condannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso (un "serio avvio del processo di revisione critica", secondo la formula di Sez. 1, n. 32880 del 16/09/2025, Zanecchia, n.m.) è necessario per la concessione di una misura alternativa, in quanto esso è il primo passo per evitare la ricaduta nel crimine, che è uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere di decisione di una istanza di misure alternative (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01;

Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pre i