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Ordinanza — n. 39624/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal record continuity due to lack of premeditation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Grieco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles regarding the continuity of crimes, noting the significant time gap and different victims precluded a finding of premeditation under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the crimes were treated as distinct resolutions of criminal intent rather than a continuous offense warranting leniency.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires evidence of premeditation from the first offense; absence of such planning and distinct victims precludes applying continuity institutions.

Parole chiave

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criminal record continuity Article 81 Penal Code premeditation evidence distinct criminal resolutions inadmissible appeal Cassa delle ammende judicial execution eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANDREA nato a BARI il 18/03/1994 avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Andrea Grieco è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi, delle diverse modalità ed ambito di consumazione, trattandosi di distinte persone offese.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 20