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Ordinanza — n. 39623/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order denying crime continuation due to lack of premeditation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39623/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Pantaleone Mancuso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court denied crime continuation because a three-year gap and different violation methods showed no premeditation under Article 81 of the Penal Code. The appellate court rejected generic arguments, affirming that the crimes represented autonomous criminal resolutions rather than a continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court established that a significant temporal gap between crimes, combined with distinct modes of violation, precludes finding premeditation necessary for crime continuation.

Parole chiave

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crime continuation premeditation requirement temporal gap analysis execution order appeal Article 81 Penal Code riduzione della pena criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PANTALEONE nato a LIMBADI il 10/09/1961 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Pantaleone Mancuso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi (tre anni), del periodo di detenzione tra gli stessi intercorso e delle differenti modalità con cui sono avvenute le violazioni delle prescrizioni relative alle misure di prevenzione.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2