Ordinanza — n. 39620/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRUMMIELLO GIUSEPPE nato il 06/11/1969 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Giuseppe Strummiello lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la richiesta di riconoscimento della violazione del ne bis idem e di rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato, che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha escluso la lamentata violazione del divieto del ne bis in idem e ha osservato che l'aumento di pena per la recidiva era stato applicato prima di quello relativo alla continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39620/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRUMMIELLO GIUSEPPE nato il 06/11/1969 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Giuseppe Strummiello lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la richiesta di riconoscimento della violazione del ne bis idem e di rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato, che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha escluso la lamentata violazione del divieto del ne bis in idem e ha osservato che l'aumento di pena per la recidiva era stato applicato prima di quello relativo alla continuazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.