Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Lo Giudice inadmissible de plano. The procedural flaw was the failure to engage a special defense counsel registered with the Court, a mandatory requirement for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a special defense counsel registered with the Court of Cassation, as such representation is mandatory under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE SEBASTIANO nato a CATANIA il 24/01/1977 avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 27 febbraio 2025 è stato proposto personalmente da Sebastiano Lo Giudice e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.