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Ordinanza — n. 39613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against deportation order due to lack of specific censure regarding motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a surveillance court order expelling a foreign national, arguing the lower court failed to address specific statutory obstacles to deportation and violated constitutional principles. The court found no specific censure regarding the motivation of the expulsion order, noting the appellant merely restated arguments already examined by the lower courts without contesting the factual assessment of the asylum permit's irrelevance.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal against a deportation order is inadmissible if the appellant fails to formulate specific censure regarding the motivation of the decision, merely restating arguments already examined by the lower courts without contesting the factual assessment of statutory obstacles.

Parole chiave

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deportation order surveillance court inadmissible appeal lack of specific censure foreign national expulsion asylum permit relevance motivation defect allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia che disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
286/98 l'espulsione di Isack Soissi, detenuto in espiazione di pena Ritenuto che le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 19 d.lgs. n. 286/98
art. 19 d.lgs. n. 286/98
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOISSI ISACK nato il 03/02/1995 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; yvy.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Brescia che disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98 l'espulsione di Isack Soissi, detenuto in espiazione di pena Ritenuto che le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. prospettano vizio di motivazione in ordine alla condizione di inespellibilità del condannato cittadino straniero, che sarebbe stata dedotta dimostrando la concessione di permesso di asilo in Germania quale fatto sintomatico della sussistenza di grave pregiudizio in caso di rientro nel proprio paese di origine; si lamenta altresì che le cause ostative all'espulsione non hanno natura tassativa e vanno interpretate alla luce dei principi costituzionali; che in realtà il ricorrente non formula alcuna specifica contestazione riguardo la compiuta motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso che vi fosse prova di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/98, espressamente richiamate dal comma 9 dell'art. 16 d.lgs. cit. come ipotesi in cui è esclusa l'applicazione dell'espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; che il provvedimento ha approfonditamente valutato le circostanze dedotte e tra queste anche il permesso asseritannente ottenuto in Germania, evidenziando i profili fattuali che lo rendevano del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di una condizione ostativa all'espulsione; e su questi argomenti articolati seguendo un percorso logico immune da fratture e agganciato solidamente alle risultanze il ricorso non formula alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la prospettazione già sottoposta ai giudici di merito; che il Tribunale di sorveglianza ha assolto al proprio onere di autonoma valutazione circa la sussistenza di ipotesi ostative;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consi,liere estenso