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Ordinanza — n. 39611/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by defendant without special bar counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition without a special bar counsel. Although the defendant argued that an authenticated signature by a lawyer cured the defect, the court held that such authentication does not transfer the legal requirement for a special bar counsel's signature. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; The appeal for cassation cannot be filed personally by the accused and must be signed by a lawyer enrolled in the special bar of the Court of Cassation, rendering any personal signature or subsequent authentication by a lawyer irrelevant for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar counsel requirement personal signature defect authenticated signature validity de plano dismissal requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
281475: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
anche Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADE' MARTINOZZI GIORGIO LUCIO nato a IMPERIA il 12/07/1963 avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giorgio Lucio Salvadè Martinozzi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando, a differenza di quanto opinato nella parte iniziale del ricorso, che la firma dell'imputato apposta in calce al ricorso sia stata autenticata da un difensore (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso; nello stesso senso v. anche Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 - 01:

è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pre