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Ordinanza — n. 39610/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person declared inadmissible due to mandatory defense representation requirement under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the personal appeal filed by Sebastiano Lo Giudice inadmissible de plano. The appeal was submitted directly by the convicted individual against a supervision court order, but the proceedings occurred after the 2017 law requiring defense counsel for all appeals. The court ruled that the appeal must be signed by a registered defense attorney to comply with statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be represented by defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense counsel requirement convicted person representation supervision court order mandatory attorney signature audizione personale obbligatoria requisito della firma disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE SEBASTIANO nato a CATANIA il 24/01/1977 avverso l'ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Sebastiano Lo Giudice il 03/04/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 27/02/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estenso